vicenzapress Vicenza Press
vicenzapress Vicenza Press
 
 Visitatore n. 47430

 

 
 
TITOLO I
 
DISPOSIZIONI GENERALI

 
ART. 1 - Denominazione
E' costituita l'Associazione denominata:
"VICENZA PRESS" nel seguito indicata come Associazione.
L’Associazione, che non ha fini di lucro, è retta dal presente statuto il quale, per quanto in esso non previsto, è regolamentato dagli artt. 36, 37, 38 del codice civile.
ART. 2 - Sede
La sede legale e operativa è fissata presso APINDUSTRIA VICENZA Galleria Crispi, 45, Vicenza. L’Associazione potrà gestire o sopprimere uffici, recapiti o rappresentanze.
ART. 3 - Durata
La durata dell'Associazione è di 20 (venti) anni e quindi fino al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemila ventidue) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.
ART. 4 - Nome ed emblema
Nel perseguire gli intenti e le finalità dell'associazione il Consiglio Direttivo utilizza, tutela e protegge un logo e altri distintivi, il cui uso è a beneficio esclusivo di tutti i soci.

 
 
TITOLO II

ART. 5 - Scopo
L'Associazione si propone di organizzare, partecipare e collaborare a iniziative e manifestazioni di solidarietà per lo sviluppo della cultura del dare e dell'aiuto in generale del prossimo.
Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione organizzerà e parteciperà ad iniziative sportive, culturali e di animazione sociale, destinando il ricavato a precisi obiettivi di solidarietà, impegnandosi ad informare, comunicare, divulgare l'impegno di solidarietà.
Potrà altresì organizzare e/o gestire strutture informative visive, sonore, testate giornalistiche o qualsivoglia mezzo di comunicazione.
Potrà organizzare e/o gestire attività ricreative o servizi professionali per favorire la maggiore integrazione sociale e svolgere ogni altra attività utile o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.


 
TITOLO III

ART. 6 - Soci
6.1 I soci si dividono in:
-soci fondatori;
-soci ordinari;
-soci sostenitori.
6.2 possono essere soci dell'Associazione "Vicenza Press" giornalisti iscritti all’Albo dei Giornalisti del Veneto residenti o operanti nel Vicentino e operatori dell’informazione residenti o operanti nel Vicentino. Potranno, in casi eccezionali e previa delibera del Comitato Direttivo, essere ammessi come soci anche persone non aventi le qualifiche sopra indicate.
6.3 Sono soci fondatori le persone fisiche che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo.
6.4 Sono soci ordinari le persone fisiche che, condividano le finalità dell'Associazione, facciano richiesta scritta di adesione e che verseranno all’atto dell’ammissione la quota associativa.
6.5 Sono soci sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche ed altri enti che, pur non rivestendo i caratteri di cui al comma 5.2 del presente articolo, condividano gli scopi e le finalità dell’Associazione.
6.6 Le domande di adesione all'associazione vanno indirizzate, in forma scritta, al Consiglio Direttivo, che dopo il necessario vaglio, delibera in merito al loro accoglimento.
6.7 Il provvedimento di adesione o di rigetto della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo è insindacabile. La qualità di socio dell'associazione si perde per decesso, mancato pagamento della quota sociale annuale e provvedimento di radiazione deliberato dal Consiglio Direttivo per comportamenti del socio incompatibili con le finalità dell’Associazione.
Contro tale provvedimento l’interessato potrà fare ricorso al giudizio dell’assemblea dei soci.
6.8 Per recedere dall'associazione è necessario inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata al presidente dell'Associazione. Se tale comunicazione perverrà dopo che è stata versata la quota associativa annuale la medesima non verrà restituita.

ART.7 L’adesione all’Associazione implica un’accettazione incondizionata di tutte le norme statutarie.


 
TITOLO IV
 

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI



ART.8 - Finanziamento dell'attività
a)L'associazione non ha scopo di lucro. Le entrate necessarie per la copertura di spese inerenti alle varie attività dell'Associazione sono costituite dalle quote associative annuali, distinte per tipo di soci, stabilite di anno in anno dal Consiglio direttivo; dagli eventuali altri contributi dei soci e dai contributi di enti pubblici e privati, società, associazioni, persone fisiche eccetera, anche non soci, che vogliano sostenere l'attività nell'Associazione.
b)Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative e contributi vari, dai beni mobili o immobili che venissero intestati all’Associazione per acquisto, donazione, liberalità e lasciti testamentari; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da proventi di iniziative proprie dell’Associazione.

ART.9 – Esercizio economico-finanziario
La chiusura dell’esercizio finanziario è fissata al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio.

 
 
TITOLO V
 

ORGANI
 

ART. 10 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'associazione:
-l'Assemblea dei Soci;
-il Consiglio Direttivo;
-il Presidente;
Possono far parte del Consiglio Direttivo solo i soci. Tutte le cariche sono assunte dai soci a titolo gratuito.

 
 
TITOLO VI
 

COMPITI DEGLI ORGANI

ART. 11 - L'Assemblea dei Soci
11.1 L'Assemblea dei soci fondatori e aderenti, è l’organo sovrano dell'Associazione.
11.2 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o in sua mancanza dal Vice Presidente;
11.3 Il Presidente nomina un Segretario che ha il compito di redigere un verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
11.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente, o in caso di suo impedimento, su convocazione del Vice Presidente o del membro anziano del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un quinto dei soci.
11.5 La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, lettera raccomandata e/o anche a mezzo fax e/o e mail, diretta a ciascun socio con preavviso di 15 (quindici) giorni.
11.6 Le delibere dell'Assemblea dei soci sono prese a maggioranza semplice dei votanti e sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
11.7 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea con diritto di voto tutti i soci fondatori e ordinari. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio direttivo, salvo il caso di approvazione del bilancio e di deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri;
11.8 L'assemblea dei soci in particolare:
-elegge i membri del Consiglio Direttivo;
-può eleggere un Presidente Onorario, carica del tutto onorifica e priva di poteri effettivi;
-fissa gli indirizzi a cui si deve attenere il Direttivo nel definire le attività dell'Associazione;
-approva nella riunione annuale il rendiconto predisposto dal Consiglio di Direttivo sulle attività svolte nell’anno precedente.
-provvede, su proposta del Consiglio direttivo alle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto.
 
ART 12 - Il Consiglio Direttivo.
12.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo che, compete alla formalizzazione e la realizzazione dei programmi di attività dell'Associazione e in genere la gestione della stessa.
12.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.
12.3 In caso di dimissioni di un consigliere il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea.
12.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno, una delle quali per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al preventivo e all’ammontare della quota sociale; si riunisce inoltre quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri;
12.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal membro anziano. La convocazione si effettua a mezzo fax e/o e mail, inviato almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o fax, con preavviso di 3 (tre) giorni.
12.6 Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente o in caso di assenza dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo eletto tra i presenti. Le delibere sono valide a maggioranza dei presenti (non è ammessa delega), salvo in caso di delibera sulla revoca del mandato al Presidente, al vice Presidente per la quale è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo;
12.7 Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto da tutti i membri presenti;
12.8 i membri del Consiglio direttivo potranno ricevere un rimborso delle spese sostenute (dietro presentazione delle relative note spese) per le attività svolte e per l’espletamento della carica.

ART. 13 Compiti del Consiglio Direttivo
Sono competenza del Consiglio Direttivo in particolare:
-la nomina del Presidente;
-la nomina tra i membri del consiglio stesso di un tesoriere;
-la nomina tra i membri del consiglio stesso di un coordinatore delle attività che sarà coadiuvato da un’apposita segreteria alla quale spetta, previa intesa con l’allenatore e/o coordinatore specifico, diramare le convocazioni per gli allenamenti e gli incontri sportivi, culturali e di animazione.
-la preparazione, entro tre mesi dalla fine dell'esercizio economico- finanziario, del rendiconto delle attività svolte dall'associazione nel corso dell'ultimo esercizio, da sottoporre per approvazione all'Assemblea dei soci;
-la formulazione del programma dettagliato di attività e la sua realizzazione, la presentazione dello stesso all'Assemblea Generale per l'approvazione;
- le delibere di tutti i provvedimenti di carattere ordinario;
- l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione;
- la determinazione delle quote annuali di associazione, distinte per tipo di soci;
-il vaglio delle domande di adesione;
-deliberare in prima istanza sulla radiazione dei soci che svolgono attività e/o mantengono un comportamento non conforme agli scopi sociali, alle norme del presente statuto e del Regolamento di volta in volta emanato dallo stesso Consiglio Direttivo, ai quali i soci devono conformarsi.

ART.14 - Il Presidente
14.1 Il Presidente dell'Associazione:
-ha a tutti gli effetti la rappresentanza dell'Associazione davanti a terzi ed in giudizio;
- convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, ne prepara l'ordine del giorno e le presiede;
-assicura pronta ed efficace esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo i componenti del Consiglio stesso per le cariche di Vice Presidente e di Coordinatore;
-può delegare previa autorizzazione del Consiglio, alcune delle proprie competenze al Vice Presidente o ad altri Consiglieri.
14.2 In caso di assenza ed impedimento del Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente o dal più anziano d'età facente parte del Consiglio Direttivo.
14.3 Il Presidente dura in carica con lo stesso termine del Consiglio Direttivo.

ART.15 – Le cariche sociali sono gratuite e hanno durata di tre anni.

 
 
TITOLO VII
 
RECESSO

ART.16
I componenti del Consiglio direttivo che senza giustificati motivi non partecipano a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.
Art.17 I soci dimissionari e i soci esclusi a norma dell’art.5 non hanno alcun diritto a ricevere a qualsiasi titolo parte del patrimonio dell’Associazione o quanto versato dalla stessa.

TITOLO VIII
MODIFICHE DELLO STATUTO


ART.18 Le modifiche dello statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea dei soci con i voti di almeno tre quarti degli iscritti in prima convocazione e con i voti di almeno dei tre quarti dei presenti in seconda convocazione

 
 
TITOLO IX
 
SCIOGLIMENTO – NORME DI RINVIO

ART. 19 - Probiviri
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri nominati dall'Assemblea; e
giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 20 - Scioglimento
L'Associazione si può sciogliere solo a seguito di delibera di un'Assemblea dei soci appositamente convocata, con i voti validi di almeno i tre quarti degli iscritti. Il Patrimonio dell'associazione eventualmente esistente al momento dello scioglimento, dedotte le passività, verrà destinato ad Ente o Associazione senza scopo di lucro, aventi finalità di assistenza e di solidarietà.

ART.21 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.
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