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vicenzapress Vicenza Press
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - Denominazione
E' costituita l'Associazione denominata:
"VICENZA PRESS" nel seguito indicata come Associazione.
L’Associazione, che non ha fini di lucro, è retta dal
presente statuto il quale, per quanto in esso non previsto,
è regolamentato dagli artt. 36, 37, 38 del codice civile.
ART. 2 - Sede
La sede legale e operativa è fissata presso APINDUSTRIA
VICENZA Galleria Crispi, 45, Vicenza. L’Associazione potrà
gestire o sopprimere uffici, recapiti o rappresentanze.
ART. 3 - Durata
La durata dell'Associazione è di 20 (venti) anni e quindi
fino al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemila ventidue) e
potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.
ART. 4 - Nome ed emblema
Nel perseguire gli intenti e le finalità dell'associazione
il Consiglio Direttivo utilizza, tutela e protegge un logo e
altri distintivi, il cui uso è a beneficio esclusivo di
tutti i soci.
TITOLO II
ART. 5 - Scopo
L'Associazione si propone di organizzare, partecipare e
collaborare a iniziative e manifestazioni di solidarietà per
lo sviluppo della cultura del dare e dell'aiuto in generale
del prossimo.
Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione
organizzerà e parteciperà ad iniziative sportive, culturali
e di animazione sociale, destinando il ricavato a precisi
obiettivi di solidarietà, impegnandosi ad informare,
comunicare, divulgare l'impegno di solidarietà.
Potrà altresì organizzare e/o gestire strutture informative
visive, sonore, testate giornalistiche o qualsivoglia mezzo
di comunicazione.
Potrà organizzare e/o gestire attività ricreative o servizi
professionali per favorire la maggiore integrazione sociale
e svolgere ogni altra attività utile o necessaria al
raggiungimento dello scopo sociale.
TITOLO III
ART. 6 - Soci
6.1 I soci si dividono in:
-soci fondatori;
-soci ordinari;
-soci sostenitori.
6.2 possono essere soci dell'Associazione "Vicenza Press"
giornalisti iscritti all’Albo dei Giornalisti del Veneto
residenti o operanti nel Vicentino e operatori
dell’informazione residenti o operanti nel Vicentino.
Potranno, in casi eccezionali e previa delibera del Comitato
Direttivo, essere ammessi come soci anche persone non aventi
le qualifiche sopra indicate.
6.3 Sono soci fondatori le persone fisiche che abbiano
sottoscritto l'atto costitutivo.
6.4 Sono soci ordinari le persone fisiche che, condividano
le finalità dell'Associazione, facciano richiesta scritta di
adesione e che verseranno all’atto dell’ammissione la quota
associativa.
6.5 Sono soci sostenitori le persone fisiche, le persone
giuridiche ed altri enti che, pur non rivestendo i caratteri
di cui al comma 5.2 del presente articolo, condividano gli
scopi e le finalità dell’Associazione.
6.6 Le domande di adesione all'associazione vanno
indirizzate, in forma scritta, al Consiglio Direttivo, che
dopo il necessario vaglio, delibera in merito al loro
accoglimento.
6.7 Il provvedimento di adesione o di rigetto della domanda
di adesione da parte del Consiglio Direttivo è
insindacabile. La qualità di socio dell'associazione si
perde per decesso, mancato pagamento della quota sociale
annuale e provvedimento di radiazione deliberato dal
Consiglio Direttivo per comportamenti del socio
incompatibili con le finalità dell’Associazione.
Contro tale provvedimento l’interessato potrà fare ricorso
al giudizio dell’assemblea dei soci.
6.8 Per recedere dall'associazione è necessario inviare una
comunicazione scritta mediante lettera raccomandata al
presidente dell'Associazione. Se tale comunicazione perverrà
dopo che è stata versata la quota associativa annuale la
medesima non verrà restituita.
ART.7 L’adesione all’Associazione implica
un’accettazione incondizionata di tutte le norme statutarie.
TITOLO IV
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
ART.8 - Finanziamento dell'attività
a)L'associazione non ha scopo di lucro. Le entrate
necessarie per la copertura di spese inerenti alle varie
attività dell'Associazione sono costituite dalle quote
associative annuali, distinte per tipo di soci, stabilite di
anno in anno dal Consiglio direttivo; dagli eventuali altri
contributi dei soci e dai contributi di enti pubblici e
privati, società, associazioni, persone fisiche eccetera,
anche non soci, che vogliano sostenere l'attività
nell'Associazione.
b)Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote
associative e contributi vari, dai beni mobili o immobili
che venissero intestati all’Associazione per acquisto,
donazione, liberalità e lasciti testamentari; da eventuali
fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da
proventi di iniziative proprie dell’Associazione.
ART.9 – Esercizio economico-finanziario
La chiusura dell’esercizio finanziario è fissata al 31
(trentuno) dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni
dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal
Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio
preventivo del successivo esercizio.
TITOLO V
ORGANI
ART. 10 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'associazione:
-l'Assemblea dei Soci;
-il Consiglio Direttivo;
-il Presidente;
Possono far parte del Consiglio Direttivo solo i soci. Tutte
le cariche sono assunte dai soci a titolo gratuito.
TITOLO VI
COMPITI DEGLI ORGANI
ART. 11 - L'Assemblea dei Soci
11.1 L'Assemblea dei soci fondatori e aderenti, è l’organo
sovrano dell'Associazione.
11.2 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
direttivo o in sua mancanza dal Vice Presidente;
11.3 Il Presidente nomina un Segretario che ha il compito di
redigere un verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario.
11.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su
convocazione del Presidente, o in caso di suo impedimento,
su convocazione del Vice Presidente o del membro anziano del
Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un quinto dei
soci.
11.5 La convocazione avviene mediante comunicazione scritta,
lettera raccomandata e/o anche a mezzo fax e/o e mail,
diretta a ciascun socio con preavviso di 15 (quindici)
giorni.
11.6 Le delibere dell'Assemblea dei soci sono prese a
maggioranza semplice dei votanti e sono valide qualunque sia
il numero dei votanti.
11.7 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea con diritto
di voto tutti i soci fondatori e ordinari. I soci possono
farsi rappresentare da altri soci anche se membri del
Consiglio direttivo, salvo il caso di approvazione del
bilancio e di deliberazioni in merito a responsabilità di
consiglieri;
11.8 L'assemblea dei soci in particolare:
-elegge i membri del Consiglio Direttivo;
-può eleggere un Presidente Onorario, carica del tutto
onorifica e priva di poteri effettivi;
-fissa gli indirizzi a cui si deve attenere il Direttivo nel
definire le attività dell'Associazione;
-approva nella riunione annuale il rendiconto predisposto
dal Consiglio di Direttivo sulle attività svolte nell’anno
precedente.
-provvede, su proposta del Consiglio direttivo alle
modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto.
ART 12 - Il Consiglio Direttivo.
12.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo che, compete alla
formalizzazione e la realizzazione dei programmi di attività
dell'Associazione e in genere la gestione della stessa.
12.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a
un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei soci
per la durata di tre anni.
12.3 In caso di dimissioni di un consigliere il Consiglio
alla prima riunione provvede alla sua sostituzione
chiedendone la convalida alla prima assemblea.
12.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte
all’anno, una delle quali per deliberare in ordine al
bilancio consuntivo e al preventivo e all’ammontare della
quota sociale; si riunisce inoltre quando il Presidente lo
ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla
maggioranza dei suoi membri;
12.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate
dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice
Presidente o dal membro anziano. La convocazione si effettua
a mezzo fax e/o e mail, inviato almeno 10 (dieci) giorni
prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di
urgenza, a mezzo telegramma o fax, con preavviso di 3 (tre)
giorni.
12.6 Le riunioni sono validamente costituite con la presenza
di almeno la metà dei suoi membri e sono presiedute dal
Presidente o in caso di assenza dal Vice Presidente o da un
membro del Consiglio Direttivo eletto tra i presenti. Le
delibere sono valide a maggioranza dei presenti (non è
ammessa delega), salvo in caso di delibera sulla revoca del
mandato al Presidente, al vice Presidente per la quale è
necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio
Direttivo;
12.7 Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo
verbale che verrà sottoscritto da tutti i membri presenti;
12.8 i membri del Consiglio direttivo potranno ricevere un
rimborso delle spese sostenute (dietro presentazione delle
relative note spese) per le attività svolte e per
l’espletamento della carica.
ART. 13 Compiti del Consiglio Direttivo
Sono competenza del Consiglio Direttivo in particolare:
-la nomina del Presidente;
-la nomina tra i membri del consiglio stesso di un
tesoriere;
-la nomina tra i membri del consiglio stesso di un
coordinatore delle attività che sarà coadiuvato da
un’apposita segreteria alla quale spetta, previa intesa con
l’allenatore e/o coordinatore specifico, diramare le
convocazioni per gli allenamenti e gli incontri sportivi,
culturali e di animazione.
-la preparazione, entro tre mesi dalla fine dell'esercizio
economico- finanziario, del rendiconto delle attività svolte
dall'associazione nel corso dell'ultimo esercizio, da
sottoporre per approvazione all'Assemblea dei soci;
-la formulazione del programma dettagliato di attività e la
sua realizzazione, la presentazione dello stesso
all'Assemblea Generale per l'approvazione;
- le delibere di tutti i provvedimenti di carattere
ordinario;
- l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione;
- la determinazione delle quote annuali di associazione,
distinte per tipo di soci;
-il vaglio delle domande di adesione;
-deliberare in prima istanza sulla radiazione dei soci che
svolgono attività e/o mantengono un comportamento non
conforme agli scopi sociali, alle norme del presente statuto
e del Regolamento di volta in volta emanato dallo stesso
Consiglio Direttivo, ai quali i soci devono conformarsi.
ART.14 - Il Presidente
14.1 Il Presidente dell'Associazione:
-ha a tutti gli effetti la rappresentanza dell'Associazione
davanti a terzi ed in giudizio;
- convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e l'Assemblea
dei soci, ne prepara l'ordine del giorno e le presiede;
-assicura pronta ed efficace esecuzione delle delibere
dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo i componenti del Consiglio
stesso per le cariche di Vice Presidente e di Coordinatore;
-può delegare previa autorizzazione del Consiglio, alcune
delle proprie competenze al Vice Presidente o ad altri
Consiglieri.
14.2 In caso di assenza ed impedimento del Presidente sarà
sostituito dal Vice Presidente o dal più anziano d'età
facente parte del Consiglio Direttivo.
14.3 Il Presidente dura in carica con lo stesso termine del
Consiglio Direttivo.
ART.15 – Le cariche sociali sono gratuite e hanno
durata di tre anni.
TITOLO VII
RECESSO
ART.16 I componenti del Consiglio direttivo che senza
giustificati motivi non partecipano a tre sedute
consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal
Consiglio stesso.
Art.17 I soci dimissionari e i soci esclusi a norma
dell’art.5 non hanno alcun diritto a ricevere a qualsiasi
titolo parte del patrimonio dell’Associazione o quanto
versato dalla stessa.
TITOLO VIII
MODIFICHE DELLO STATUTO
ART.18 Le modifiche dello statuto dovranno essere
deliberate dall’Assemblea dei soci con i voti di almeno tre
quarti degli iscritti in prima convocazione e con i voti di
almeno dei tre quarti dei presenti in seconda convocazione
TITOLO IX
SCIOGLIMENTO – NORME DI RINVIO
ART. 19 - Probiviri
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra
questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte
con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza
di un collegio di tre Probiviri nominati dall'Assemblea; e
giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.
ART. 20 - Scioglimento
L'Associazione si può sciogliere solo a seguito di delibera
di un'Assemblea dei soci appositamente convocata, con i voti
validi di almeno i tre quarti degli iscritti. Il Patrimonio
dell'associazione eventualmente esistente al momento dello
scioglimento, dedotte le passività, verrà destinato ad Ente
o Associazione senza scopo di lucro, aventi finalità di
assistenza e di solidarietà.
ART.21 Per tutto quanto non espressamente previsto
dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni
di legge. |
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